“il fatto che la previsione contrattuale nella prima parte vietasse il recesso immotivato e poi nella seconda parte si parlasse di unica eccezione, induce a ritenere, secondo un’esegesi del contratto conforme all’art. 1362 e all’art. 1366 c.c. (nonché al principio di interpretazione conservativa di cui all’art. 1367 c.c.), che, essendo vietato espressamente un recesso immotivato…