Condividiamo un’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione che si inserisce nel dibattito, ancora attualissimo, relativo alla validità delle allegazioni nelle notifiche a mezzo PEC e sulle conseguenze processuali della loro irregolarità formale.
La Corte, in accoglimento del ricorso proposto, ha chiarito che il tardivo deposito dei duplicati informatici dell’atto d’appello e delle ricevute PEC non determina l’improcedibilità dell’impugnazione, bensì – al più – una nullità sanabile se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, confermando un orientamento giurisprudenziale che va consolidandosi.
Secondo la Corte, infatti, deve essere evitato ogni formalismo eccessivo che ostacoli il diritto di difesa o l’accesso alla giustizia (art. 6 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, artt. 24 e 111 Cost.) e, pertanto, la mera irregolarità nella forma di allegazione non può determinare la conseguenza “estrema” dell’improcedibilità, in particolar modo quando il contraddittorio si è regolarmente instaurato e le difese sono state pienamente esplicate.
Si tratta di una pronuncia di rilievo, che rafforza i principi di effettività, proporzionalità e ragionevolezza nel processo civile telematico, promuovendo una visione più sostanziale della giurisdizione, in linea con le garanzie costituzionali e sovranazionali.
Un altro passo avanti nel percorso verso un processo civile telematico più giusto e meno burocratico.