Il nostro team — composto dal name partner avv. Massimo Militerni e dall’avv. Teresa Marullo — ha assistito Interporto Campano S.p.A. in un procedimento arbitrale nei confronti di una nota casa automobilistica.
Il contenzioso ha riguardato la corretta interpretazione di due scritture private relative alla locazione di un capannone di oltre 15.000 mq all’interno dell’insediamento interportuale, nonché la verifica della sussistenza di “gravi motivi” idonei a legittimare un recesso anticipato della conduttrice.
La vicenda ha avuto ad oggetto diverse questioni giuridiche di carattere interpretativo sia di qualificazione del contratto che sulla legittimità del recesso per “gravi motivi”.
Le tesi di Interporto sono state pienamente accolte dal Collegio Arbitrale, che con il Lodo del 17 dicembre 2024, ha ritenuto fondate le argomentazioni sulla tipologia contrattuale applicabile al caso di specie e dichiarato insussistenti i “gravi motivi” dedotti dalla casa automobilistica, condannandola al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’anticipato rilascio.
Un risultato di grande importanza il cui contenuto è stato poi confermato dal recente orientamento delle Sezioni Unite le quali, con sentenza 4892/ 2025, hanno sciolto qualsiasi dubbio ribadendo che il locatore mantiene il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno anche in caso di restituzione anticipata dell’immobile. Tale diritto – come chiarito dal principio enunciato – non viene meno per il solo rilascio anticipato, ma richiede la verifica dell’attivazione tempestiva del locatore nella ricerca di una nuova locazione, alla luce dei principi di buona fede e collaborazione.
